Art. 27.
(Importazioni da Paesi terzi).

      1. Un prodotto importato da un Paese terzo può essere immesso sul mercato nazionale etichettato come biologico se è conforme alle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV.
      2. Un operatore di un Paese terzo che desidera immettere sul mercato nazionale i propri prodotti etichettati come biologici, alle condizioni precisate dal comma 1, deve sottoporre il controllo delle proprie attività al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o all'organismo di controllo di cui al titolo V, se lo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali od organismo effettua controlli nel Paese terzo di produzione, oppure ad un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del comma 5.
      3. Un prodotto importato da un Paese terzo può essere immesso sul mercato nazionale etichettato come biologico anche nei seguenti casi:

          a) il prodotto di cui trattasi è stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle applicate alla produzione biologica nello Stato italiano e, in caso di normativa omogenea, nella Comunità europea o conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale, enunciate nelle linee guida del Codex alimentarius;

          b) il produttore è soggetto ad un regime di controllo equivalente al sistema di controllo vigente nella Comunità europea o conforme alle linee guida del Codex alimentarius;

          c) l'operatore del Paese terzo che desidera immettere sul mercato nazionale i propri prodotti etichettati come biologici, alle condizioni precisate dal presente comma, deve avere sottoposto le proprie

 

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attività ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi del comma 4 o ad un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del comma 5;

          d) il prodotto è accompagnato da un certificato rilasciato dall'autorità competente o da un organismo di controllo del Paese terzo riconosciuto ai sensi del comma 4, o da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del comma 5, attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente comma.

      4. Ai fini del presente articolo, i Paesi terzi le cui norme di produzione e i cui regimi di controllo sono equivalenti a quelli vigenti nella Comunità europea o sono conformi alle norme riconosciute a livello internazionale, enunciate nelle linee guida del Codex alimentarius, devono essere riconosciuti dalla Commissione europea.
      5. Per i prodotti importati da un Paese terzo non riconosciuto ai sensi del comma 4 e nel caso in cui l'operatore non abbia sottoposto le proprie attività all'autorità competente o all'organismo di controllo di cui al titolo V, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica se la Commissione europea abbia riconosciuto gli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli e a rilasciare certificati nel Paese terzo in questione, ai fini del comma 3, e se tali organismi di controllo siano presenti nell'elenco allo scopo compilato dalla medesima Commissione.